E-commerce: Nuova Disciplina IVA E Regime OSS Imprese Extra UE

13 Lug

Da luglio nuova tassazione IVA, dichiarazioni IVA e regime OSS per le imprese extra comunitarie.

Ricordiamo che per e-commerce si intende la vendita di beni e servizi attraverso mezzi elettronici. Ai fini della nuova normativa, ciò che impatta è la cessione verso consumatori privati B2C, all’interno dell’Unione europea, tra impresa e consumatore finale. Le regole B2B rimangono le stesse.

Per e-commerce diretto si intende inoltre la cessione di servizi elettronici ossia di quelle operazioni che cominciano e terminano direttamente online. Esempio sono i servizi di telecomunicazione, sviluppo siti web, software, etc.

Per e-commerce indiretto invece si intende la vendita di beni materiali per i quali il contratto di vendita si perfeziona tramite mezzo elettronico mentre la ricezione del bene avviene attraverso “pacco” e mezzi fisici.

La nuova normativa a livello comunitario interessa il commercio elettronico indiretto.

Tassazione IVA

Dal 01/07/2021 novità  in merito alla tassazione IVA del commercio elettronico e, più in generale, delle vendite intracomunitarie a distanza.

La novità  concerne le modalità  di determinazione della soglia di fatturato di 10.000 euro/anno entro la quale il prestatore, nelle transazioni B2C, può applicare l’IVA del Paese in cui è stabilito, anziché quella del Paese UE del consumatore. In tale soglia rientrano ora anche le vendite intracomunitarie a distanza.

In caso di superamento della nuova soglia di 10 mila euro, l’IVA da applicare sulle vendite dovrà  essere quella cliente e di conseguenza del suo paese e non più quella italiana.

L’imprenditore, in caso di superamento della nuova soglia, potrà  o identificarsi ai fini IVA nello stato in cui effettua le vendite (aprire quindi una partita iva estera) oppure può aderire al nuovo regime semplificato OSS (One Stop Shop).

Ciascun venditore potrà  aderire a questo nuovo regime opzionale e dichiarare attraverso un adempimento trimestrale le proprie vendite in Europa ed effettuare un unico versamento iva nel proprio paese. Saranno poi le amministrazioni fiscali di ciascun paese a procedere alla compensazione dell’IVA dovuta.

Tale regime opzionale è utilizzabile solo nel caso in cui la merce venduta parta dallo stato del venditore. Nel caso in cui la merce sia raccolta in un paese terzo dell’UE l’adesione al regime OSS non è sufficiente. Per il venditore è comunque necessaria l’identificazione fiscale nel paese europeo indipendentemente dal valore delle vendite effettuate.

Per il resto, la disciplina rimane invariata: i servizi elettronici, come pure quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, sono tassati nel paese del consumo (fatta salva la suddetta eccezione nel B2C), sicché non sono mai imponibili nell’UE quando resi a committenti residenti al di fuori dell’Unione Europea.

Per ciò che concerne la fatturazione e la certificazione delle vendite rimane tutto invariato. 

Le vendite dovranno essere fatturate solo in presenza di esplicita richiesta da parte del cliente. Nel caso in cui il cliente non richieda fattura rimarrà  l’obbligo di compilazione dei corrispettivi ma non sarà  necessario dotarsi di nessun registratore telematico.

Dichiarazioni IVA E-commerce

Sono state previste dichiarazioni IVA specifiche, separate da quelle nazionali, per dichiarare e versare l’imposta sulle transazioni e-commerce.

Devono essere riportati i dati del soggetto che effettua le transazioni (la partita IVA), il periodo di riferimento delle operazioni e le informazioni riguardanti l’oggetto della transazione (il codice paese dello stato membro di destinazione, luogo di partenza dei beni e l’imposta, differenziando le aliquote applicate nello stato membro e l’ammontare dell’IVA spettante a ciascuno Stato di destinazione).

Altra novità  è l’abolizione dell’esenzione IVA sulle importazioni in Europa di merci di valore fino a 22 euro, che quindi dovranno pagare l’IVA. La Commissione UE ha evidenziato che questa esenzione veniva utilizzata in modo “abusivo” etichettando in modo forzato le spedizioni di merci al solo fine di beneficiarne.

Maggiori informazioni sul sito apposito creato dall’UE.

Regime OSS imprese extracomunitarie

La versione OSS-non UE è riservata alle imprese extracomunitarie, prive di stabile organizzazione nell’Unione Europea, che prestano servizi B2C imponibili nell’Unione Europea.

Mentre fino al 30/06/2021 il regime speciale accoglieva soltanto le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (servizi TTE), da luglio accoglie le prestazioni di servizi di qualsiasi natura.

Sotto il profilo oggettivo, la versione OSS-non UE è utilizzabile soltanto per le prestazioni di servizi, e non per le altre operazioni che possono essere dichiarate con il regime speciale OSS-UE: pertanto l’impresa extracomunitaria che, oltre a prestazioni di servizi, effettua nell’UE anche vendite di beni B2C, qualora intenda avvalersi del regime speciale anche per tali vendite, dovrà  registrarsi anche al regime OSS-UE, adempiendo distintamente agli obblighi dichiarativi e di pagamento.


Studio Cappello Ecommerce Marketing


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