Digital Markets ACT: Al Via Le Regole Per Garantire A Tutti Accesso Ai Mercati
21 Feb

Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft … un monopolio da regolare
Il campo del digitale rappresenta sempre più il terreno su cui far progredire l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, offrendo al contempo anche ampie opportunità lavorative creando delle nuove figure professionali di cui ci sarà estremo bisogno nel prossimo futuro.
Tuttavia, secondo gli studi del Parlamento Europeo, questo mercato non sembra accessibile a chiunque, ma risulta appannaggio delle cosiddette Big Tech (le cinque maggiori multinazionali dell’IT occidentali denominate GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) che da sole detengono la quasi totalità della fetta di questo mercato.
Il fatto di trovarsi in una posizione di maggior potere rispetto ad altre realtà più piccole potrebbe rendere difficile l’equo accesso al mercato per tutti coloro che sentono la spinta ad investire nel settore digitale.
Per cercare di favorire una concorrenza leale e dare a tutti la possibilità di competere, l’Europa ha deciso di intervenire emanando il Regolamento dei Mercati Digitali.
Il Digital Markets Act
Il Digital Markets Act (DMA) è il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali, approvato dal Parlamento Europeo il 5 luglio 2022 insieme al Digital Services Act (DSA), il regolamento sui servizi digitali. Le due leggi compongono insieme il Digital Services Package che entrerà in vigore nel 2023.
Lo scopo è quello di contrastare gli abusi di posizione dominante prima che si verifichi la violazione: questa è una novità rispetto alle leggi antitrust attualmente in vigore in quanto regola e definisce condotte e obblighi per le imprese prima che avvenga l’abuso. Al contrario, la normativa antitrust agisce sanzionando l’impresa dopo che la violazione anticoncorrenziale è stata messa in atto e di conseguenza dopo che ha già danneggiato i concorrenti.
In questo modo, l’applicazione delle normative anticoncorrenziali risulta più immediata, con tempistiche più consone allo sviluppo del mercato digitale.
I tre principali obiettivi dichiarati del Digital Market Act sono:
- Creare una concorrenza leale tra le imprese digitali.
- Generare maggiore innovazione.
- Proteggere i consumatori.
Per poter raggiungere tali obiettivi, alle aziende sarà vietato favorire i propri prodotti a discapito di quelli di altre società.
Sarà vietato imporre ad esempio il proprio metodo di pagamento come unica forma di pagamento possibile. Vi è il divieto di preinstallare propri software, e nel caso siano già installati dovrà essere data la possibilità agli utenti di disinstallarli. Infine le aziende non potranno impedire la portabilità dei dati dalla loro piattaforma a quella di un competitor.
Lato privacy, invece, verrà seguita l’attuale normativa GDPR: rimane l’obbligo del consenso informato per la raccolta dei dati. Le novità introdotte su questo tema sono invece l’obbligo di fornire a inserzionisti ed editori le informazioni necessarie per effettuare verifica e monitoraggio dei dati indipendenti dell’offerta di spazio pubblicitario (***inserire esempi***) e l’obbligo di fornire a titolo gratuito agli utenti commerciali, o a terzi autorizzati da un utente commerciale, un accesso efficace, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati.
Il provvedimento per i Gatekeeper
Il termine Gatekeeper, nel campo del business, indica le società che hanno il controllo di un determinato settore di mercato.
Nel mercato digitale, le società gatekeeper sono le LoPs (Large online Platforms), che detengono il controllo del mercato per motivi quantitativi legati alle quote di mercato, al numero di utenti e al tempo di utilizzo delle loro piattaforme e, ovviamente, ai ricavi annuali.
Oltre a ciò, esse si contraddistinguono anche per la capacità di porsi come intermediari tra la concorrenza e gli utenti e per la capacità di gestire i dati degli utenti a scopi analitici anche per competere su altri mercati.
I gatekeeper del mercato digitale sono dunque i fornitori di “servizi di piattaforma di base” come, ad esempio, i motori di ricerca, i sistemi operativi e i browser web, i social network, piattaforme video e di messaggistica, assistenti virtuali, pubblicità online.
Il Digital Markets Act individua i gatekeeper su tre parametri misurabili e verificabili:
- fatturato di almeno 7,5 miliardi di euro negli ultimi 3 anni o valore totale delle azioni di mercato di almeno 7,5 miliardi nell’ultimo anno e fornitura di servizi di piattaforma ad almeno tre Stati dell’UE;
- almeno 45 milioni di utenti europei finali attivi al mese;
- rivestire una posizione durevole e stabile sul mercato da almeno tre anni.
Qual è il processo che porta all’individuazione di questi gatekeeper aldilà dei parametri numerici? Innanzitutto sono le società stesse che devono verificare la sussistenza dei requisiti quantitativi richiesti e hanno poi l’obbligo di comunicare l’esito dell’attività svolta alla Commissione. In seguito quest’ultima, basandosi sulle informazioni fornite o avviando ulteriori indagini, procede alla designazione di “gatekeeper”: entro sei mesi dall’esito della commissione, la società “gatekeeper” ha l’obbligo di uniformarsi al DMA.
Lasciando di fatto il controllo alle stesse aziende, viene da chiedersi se i gatekeeper non riusciranno a trovare qualche escamotage per “truccare” i dati e quanto la Commissione Europea sia disposta ad approfondire le indagini una volta avuti i dati in mano.
I vantaggi del regolamento
Secondo la Commissione Europea, l’entrata in vigore del DMA nel 2023 porterebbe molti benefici sia alla libera concorrenza sia agli utenti.
Garantire l’interoperabilità con i servizi di aziende più piccole; dare la possibilità agli utenti di disinstallare le applicazioni software preinstallate; permettere di pagare le app senza l’intermediazione degli store Google e Apple; sono tutte azioni che creerebbero una maggior libertà di scelta, e di conseguenza costi più concorrenziali per gli utenti.
Le sanzioni per chi non si adegua
In caso di violazione delle norme, il Digital Markets Act prevede sanzioni fino al 10% del fatturato dell’azienda e al 20% in caso di recidiva.
Per gli obblighi giudicati di minore importanza è prevista un’ammenda che non supera l’1% del fatturato (art. 30 comma 3). L’importo dell’ammenda viene stabilito secondo la gravità e la durata dell’illecito.

In caso di violazione sistematica delle norme sono previste sanzioni straordinarie, tra cui anche l’obbligo di cedere parte del capitale o delle proprietà aziendali.
L’azienda sanzionata può fare ricorso e la Commissione Europea deciderà se estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora precedentemente inflitte.
La domanda che sorge spontanea è se effettivamente queste sanzioni verranno poi applicate o se succederà come nel caso del GDPR dove solo una minima parte degli abusi compiuti sono stati denunciati e sanzionati.
Le critiche mosse dalle Big Tech
Le Big Tech ovviamente non sono rimaste in silenzio, ma sono entrate nel merito della nuova regolamentazione criticando in particolare la stretta sulla condivisione dei dati degli utenti minorenni (che verrà completamente vietata) e dei dati personali di utenti maggiorenni: secondo le Corporates questo renderà impossibile l’advertising mirato che è la maggior fonte di guadagno delle small businesses europee.
Tuttavia il divieto di condivisione dei dati senza il consenso dell’utente è già previsto dal GDPR, che il DMA mira soltanto a rafforzare garantendo ulteriori tutele per gli utenti: questo tipo di critiche non trovano pertanto un riscontro oggettivo in quanto già con l’adeguamento dei consensi (l’entrata in vigore del GDPR risale al 2018) l’advertising ne risulta colpito.
Un altra critica mossa dalle Big Tech è che tutto l’insieme di regole potrebbe creare un freno all’innovazione quando, in realtà, proprio l’attuale chiusura di questa fetta di mercato impedisce agli utenti di avere maggiori possibilità di scelta.
L’apertura a cui punta il DMA, invece, darebbe la spinta per trovare soluzioni creative ai nuovi problemi da parte di aziende finora impossibilitate ad emergere, portando quella competitività e innovazione che sono alla base del digital marketing.
Next steps
Il DMA è entrato ufficialmente in vigore l’ 1 Novembre 2022 e sarà reso applicabile dal 2 Maggio 2023. Entro due mesi da questa data, le aziende dovranno fornire alla Commissione tutte le informazioni affinché quest’ultima decida se soddisfino o meno i requisiti per essere classificate come gatekeeper (la Commissione dovrà farlo entro 45 giorni).
Dal momento in cui l’azienda è classificata come un gatekeeper, ha 6 mesi di tempo per adeguarsi alle regole.
Qui una timeline per capire meglio le tempistiche dei prossimi passaggi:
Concludendo, il DMA è sicuramente una novità interessante, tuttavia, l’aspetto più problematico sarà quello della vigilanza: chi si occuperà dell’effettivo controllo del rispetto delle leggi? Ci sarà un organo predisposto a far ciò (come ad esempio i vari Garanti che vigilano sull’applicazione della GDPR)?
Nel testo del DMA non si menziona nulla se non la possibilità da parte della Commissione Europea di sanzionare i gatekeeper che violano le norme, ma di fatto non esiste un “supervisore” che riesca ad accorgersi in tempi relativamente brevi di eventuali comportamenti illeciti, lasciando potenzialmente i trasgressori continuare a danneggiare i competitor con la loro concorrenza sleale.
The DMA will change the digital landscape profoundly. With it, the EU is taking a pro-active approach to ensuring fair, transparent and contestable digital markets. A small number of large companies hold significant market power in their hands. Gatekeepers enjoying an entrenched position in digital markets will have to show that they are competing fairly. We invite all potential gatekeepers, their competitors or consumer organisations, to come and talk to us about how to best implement the DMA.
Executive Vice-President Margrethe Vestager – 31/10/2022











